Art. 8.
(Obblighi).

      1. Ad ogni perito immobiliare è fatto obbligo di stipulare un'assicurazione professionale con massimale non inferiore a 250.000 euro.
      2. Ogni perito immobiliare è tenuto a presentare un programma di formazione permanente, definito in base agli standard individuati dall'Associazione nazionale dei periti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e).
      3. Nell'interesse e per la tutela del cliente è fatto obbligo che ogni transazione immobiliare avente per oggetto un edificio o un immobile situato nel territorio nazionale sia corredata dal rapporto scritto

 

Pag. 7

della perizia immobiliare eseguita da un perito immobiliare iscritto all'Associazione nazionale dei periti immobiliari, commissionata dal venditore o dall'acquirente dell'edificio o dell'immobile e che deve essere allegata all'atto notarile di compravendita.